Art. 70

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a)

In vigore dal 16 mar 1987
e b), possono essere importati soltanto se rispondono ai seguenti requisiti : a)tutti i prodotti succitati devono : -essere conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e, se del caso, il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari, la prova che tale condizione è soddisfatta viene fornita mediante un attestato rilasciato da un organismo del paese terzo di cui il prodotto è originario, indicato in un elenco da stabilire ; -essere scortati, quando sono destinati al consumo umano diretto, da un bollettino d'analisi redatto da un organismo o servizio designato dal paese terzo di cui il prodotto è originario ; b)i vini destinati al consumo umano diretto, diversi dai vini liquorosi e dai vini spumanti, devono avere -un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9 % vol e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 % vol ; -un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,5 g/l, pari a 60 milliequivalenti/litro. 2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del paragrafo 1. Secondo la stessa procedura può essere previsto : a)che alcuni vini originari di paesi terzi di cui al para- grafo 1, lettera b), designati con un'indicazione geografica, siano ammessi al consumo umano diretto se il loro titolo alcolometrico volumico effettivo è pari almeno a 8,5 % vol o se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera, senza alcun arricchimento, il livello di 15 % vol ; b)che alcuni dei prodotti cui si applica il paragrafo 1, trasportati in quantità limitate e condizionati in piccoli recipienti, siano esentati dalla presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui al paragrafo 1, lettera a) ; c)alcuni vini accompagnati da un certificato di denominazione d'origine o da un certificato d'origine possano essere esentati parzialmente o totalmente dall'obbligo di fornire gli elementi che figurano nell'attestato o nel bollettino d'analisi di cui al paragrafo 1, lettera a). 3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, i succhi di uva, i succhi di uva concentrati originari dei paesi terzi, che si trovano nel territorio geografico della Comunità, non possono formare oggetto di vinificazione o essere aggiunti al vino. Tuttavia, tali operazioni sono autorizzate nelle zone franche, purché il vino da esse ottenuto sia destinato alla spedizione verso un paese terzo. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni d'applicazione del secondo comma, segnatamente quelle relative alla designazione del vino in questione e quelle atte ad evitare qualsiasi confusione con un vino comunitario. 4. Fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, è vietato mettere in fermentazione alcolica i prodotti di cui al primo comma di detto paragrafo nel territorio geografico della Comunità. Tale disposizione non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui alla voce 22.07 della tariffa doganale comune per i quali, in applicazione dell', paragrafo 1, primo comma, può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta contenente la parola « vino ». 5. Salvo disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare nel loro territorio per l'elaborazione di prodotti non compresi nella voce 22.05 della tariffa doganale comune, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, importato, può essere utilizzato soltanto per l'elaborazione di tali prodotti. 6. La feccia di vino, la vinaccia, il vino alcolizzato e il vinello importati non possono essere utilizzati per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto ; tuttavia, il vino alcolizzato importato può essere utilizzato per la produzione di acquaviti. 7. I prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, sono soggetti ad un controllo della destinazione. Può essere decisa l'aggiunta obbligatoria di un rivelatore al mosto di uve, al mosto di uve parzialmente fermentato, al mosto di uve concentrato, al mosto di uve concentrato rettificato, al mosto di uve mutizzato con alcole ed al succo di uve, anche non concentrato, importati. 8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
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