Art. 63
In vigore dal 16 mar 1987
1. I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati con un'indicazione geografica possono beneficiare, ai fini della commercializzazione nella Comunità e nell'ambito di una reciprocità d'impegni, del controllo e della protezione previsti per i v.q.p.r.d. dall' del regolamento (CEE) n. 338/79.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 sarà attuata tramite accordi che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
TITOLO V
Norme relative alla circolazione e all'immissione in consumo
Storico versioni
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