Art. 61

In vigore dal 16 mar 1987
1. È vietata l'importazione dei prodotti di cui all', paragrafo 2, sui quali sia stata operata un'aggiunta di alcole, ad eccezione di quelli corrispondenti ai prodotti originari della Comunità per i quali tale aggiunta è ammessa ai sensi dell', paragrafi 1 e 2. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni relative alla corrispondenza dei prodotti, sono adottate secondo la procedura prevista dall'.
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