Art. 25
In vigore dal 16 mar 1987
1. Salvo per i prodotti di cui ai punti 5, 14 e 23 dell'allegato I, l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all', paragrafo 2, è vietata.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, specialmente per utilizzazioni particolari o per prodotti destinati all'esportazione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
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