Art. 25

In vigore dal 16 mar 1987
1. Salvo per i prodotti di cui ai punti 5, 14 e 23 dell'allegato I, l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all', paragrafo 2, è vietata. 2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, specialmente per utilizzazioni particolari o per prodotti destinati all'esportazione. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:822:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo