Art. 27

In vigore dal 16 mar 1987
1. La definizione di ciascuno dei tipi di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria figura nell'allegato III. Gli elenchi dei vitigni di cui al punto 1, lettera c), e al punto 2, lettere b) e c), dell'allegato III sono stabiliti secondo la procedura prevista all'. 2. Anteriormente al 1o agosto viene fissato per ciascuna campagna un prezzo d'orientamento per ciascun tipo di vino da tavola di cui al paragrafo 1. 3. Il prezzo d'orientamento è fissato sia in base alla media dei corsi constatati per il tipo di vino in questione durante le due campagne precedenti la data di fissazione di detto prezzo, sia in base all'evoluzione dei prezzi durante la campagna in corso. Tali corsi vengono rilevati alla produzione sur mercati situati nelle regioni viticole della Comunità, sui quali è commercializzata una parte rilevante della produzione di vino da tavola di dette regioni. 4. Il prezzo d'orientamento è fissato nella fase della produzione ed è espresso, secondo il tipo di vino, in ECU % vol/hl o ECU per hl. 5. I prezzi d'orientamento e i tipi di vino ai quali essi si applicano sono fissati secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, del trattato.
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