Art. 32
1. È istituito un regime di aiuti al magazzinaggio privato :
In vigore dal 16 mar 1987
-del vino da tavola ;
-del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato retificato.
2. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla conclusione con gli organismi d'inter-
vento, per il periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio successivo e secondo condizioni da stabilirsi, di un contratto di magazzinaggio a lungo termine.
3. I contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola sono conclusi per un periodo di 9 mesi.
I contratti di maggazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve, il mosti di uve concentrati ed i mosti di uve concentrati rettificati sono conclusi per un periodo avente termine il 15 settembre successivo alla loro conclusione.
4. La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine è accordata qualora dai dati del bilancio di previsione relativi ad una campagna viticola risulti che le disponibilità di vini da tavola constatate all'inizio della campagna oltrepassano in misura superiore a quattro mesi le utilizzazioni normali della campagna stessa.
Può essere deciso quanto segue :
a)i contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola possono essere conclusi soltanto per vini da tavola da stbilirsi ;
b)i mosti di uve oggetto di contratto di magazzinaggio a lungo termine possono, durante il periodo di validità del contratto, essere interamente o parzialmente tra-
sformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati ;
c)i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinati all'elaborazione di succhi d'uva non possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine.
5. La decisione di accordare la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine è adottata secondo la procedura prevista all'. Secondo la stessa procedura :
a)è decisa la soppressione, anche prima del 15 febbraio, della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine, qualora la situazione del mercato e in particolare il ritmo di conclusione dei contratti lo giustifichino ;
b)sono stabilite le altre modalità di applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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