Art. 32

1. È istituito un regime di aiuti al magazzinaggio privato :

In vigore dal 16 mar 1987
-del vino da tavola ; -del mosto di uve, del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato retificato. 2. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla conclusione con gli organismi d'inter- vento, per il periodo dal 16 dicembre al 15 febbraio successivo e secondo condizioni da stabilirsi, di un contratto di magazzinaggio a lungo termine. 3. I contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola sono conclusi per un periodo di 9 mesi. I contratti di maggazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve, il mosti di uve concentrati ed i mosti di uve concentrati rettificati sono conclusi per un periodo avente termine il 15 settembre successivo alla loro conclusione. 4. La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine è accordata qualora dai dati del bilancio di previsione relativi ad una campagna viticola risulti che le disponibilità di vini da tavola constatate all'inizio della campagna oltrepassano in misura superiore a quattro mesi le utilizzazioni normali della campagna stessa. Può essere deciso quanto segue : a)i contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola possono essere conclusi soltanto per vini da tavola da stbilirsi ; b)i mosti di uve oggetto di contratto di magazzinaggio a lungo termine possono, durante il periodo di validità del contratto, essere interamente o parzialmente tra- sformati in mosti di uve concentrati o in mosti di uve concentrati rettificati ; c)i mosti di uve e i mosti di uve concentrati destinati all'elaborazione di succhi d'uva non possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine. 5. La decisione di accordare la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine è adottata secondo la procedura prevista all'. Secondo la stessa procedura : a)è decisa la soppressione, anche prima del 15 febbraio, della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine, qualora la situazione del mercato e in particolare il ritmo di conclusione dei contratti lo giustifichino ; b)sono stabilite le altre modalità di applicazione del presente articolo.
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