Art. 37

In vigore dal 16 mar 1987
1. Lo smercio dei prodotti delle distillazioni di cui agli detenuti dagli organismi d'intervento non deve perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità. A tale scopo il loro smercio ha luogo in altri settori, in particolare in quello dei carburanti, ogniqualvolta esso possa causare un tale perturbamento. 2. I costi risultanti dalle misure per lo smercio in settori diversi da quelli dell'alcole e delle bevande alcoliche sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo. Le modalità d'applicazione sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:822:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo