Art. 34
In vigore dal 16 mar 1987
1. Qualora l'entità prevedibile delle scorte presso i produttori a fine campagna e le prospettive del raccolto successivo facciano temere difficoltà per il collocamento di quest'ultimo, può essere deciso di concedere un aiuto al ricollocamento dei vini da tavola oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine.
2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1, in particolare il periodo d'applicazione, l'importo dell'aiuto, nonché le condizioni per il ricollocamento, sono stabilite secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:822:oj#art-34