Art. 38
In vigore dal 16 mar 1987
1. Qualora sia necessario, considerate le previsioni del raccolto o per migliorare la qualità dei prodotti commercializzati, può essere decisa, in ciascuna campagna viticola a decorrere dal 1o settembre fino a una data da determinare, una distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vino da tavola.
2. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distilla-
zione di cui al paragrafo 1 è pari :
-al 65 % del prezzo d'orientamento di ognuno dei tipi di vino da tavola fissato per la campagna in causa per i vini da tavola di questi tipi e per i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola,
-al 65 % del prezzo d'orientamento del vino da tavola del tipo A I fissato per la campagna in causa per i vini atti a diventare vino da tavola.
Il prezzo pagato dal distillatore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.
3. L'organismo d'intervento versa un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol.
4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla distillazione di cui al paragrafo 1, in particolare :
-le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione,
-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto, in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti.
5. La decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3 è fissato secondo la stessa procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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