Art. 39
In vigore dal 16 mar 1987
1. Qualora, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola.
Si considera che vi sia grave squilibrio del mercato di cui al primo comma :
a)quando le disponibilità constatate all'inizio della campagna superano di oltre quattro mesi le utilizzazioni normali, o
b)quando la produzione supera di oltre il 9 % le utilizzazioni normali, o
c)quando la media ponderata dei prezzi rappresentativi di tutti i tipi di vini da tavola rimane all'inizio di una campagna e per un periodo da determinare inferiore all'82 % del prezzo d'orientamento.
2. La Commissione fissa i quantitativi che devono essere consegnati alla distillazione obbligatoria per eliminare le eccedenze di produzione e per quanto riguarda i livelli delle disponibilità prevedibili di fine campagna e i prezzi.
3. Il quantitativo totale da distillare, determinato si sensi del paragrafo 2, è ripartito tra le diverse regioni di produzione della Comunità, raggruppate per Stato membro.
Il quantitativo che deve essere distillato da ciascuna regione di produzione è proporzionale alla differenza constatata tra :
-da un lato, la produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola ancora da determinare ottenuta nella regione considerata per la campagna in causa,
-dall'altro, una percentuale uniforme della media della produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola ancora da determinare ottenuta nella regione considerata durante tre campagne viticole consecutive di riferimento.
Fino al termine della campagna 1989/1990 :
-la percentuale uniforme è fissata ad 85 ;
-le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.
A decorrere dalla campagna 1990/1991 la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione, che fissa :
-la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa ;
-le campagne consecutive di riferimento tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.
4. Il quantitativo da distillare, determinato ai sensi del paragrafo 3, è ripartito tra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione.
Per i produttori soggetti all'obbligo, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola e di prodotti da determinare a monte del vino da tavola, che figura nella dichiarazione di produzione.
Questa percentuale :
-risulta da un tabella progressiva, stabilita in base alla resa per ettaro ;
-può variare da una regione all'altra in considerazione delle rese ottenute in passato ;
-può essere pari a zero per i produttori la cui resa all'ettaro è inferiore ad un livello da determinare.
Il quantitativo di vino da tavola che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione è pari a quello stabilito a
norma del terzo comma ; tuttavia il produttore può dedurre da questo quantitativo, totalmente o in parte, il quantitativo di vino da tavola o di vino atto a diventare vino da tavola consegnato alla distillazione di cui all'.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino da tavola prodotti in ciascuna delle regioni di produzione, delimitate conformemente al paragrafo 9, suddivise per classe di resa. Questi dati sono elaborati a partire dalle dichiarazioni di produzione di cui all'.
In base a dette comunicazioni si procede :
a)alla fissazione dei quantitativi totali da distillare nella Comunità ;
b)alla ripartizione di tali quantitativi tra le regioni di produzione di cui al paragrafo 3 ;
c)alla determinazione, in collaborazione con gli Stati membri interessati, della percentuale da applicare alla produzione di ciascun viticoltore soggetto al regime per raggiungere il volume di distillazione previsto per ciascuna regione.
Fatte salve eventuali eccezioni decise secondo la procedura prevista all', i quantitativi che formano oggetto dell'obbligo di cui al presente articolo sono distillati prima della fine della campagna durante la quale è stata decisa la distillazione obbligatoria.
Fino alla fine della campagna 1989/1990 :
-le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate anteriormente al 15 febbraio ;
-le decisioni previste al secondo comma sono adottate anteriormente al 28 febbraio ;
-queste date possono essere modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e, per quanto riguarda la prima campagna di attuazione della distillazione obbligatoria dopo il 1o settembre 1985, secondo la procedura prevista all'. In quest'ultimo caso la proroga non può superare i 30 giorni.
A decorre dalla campagna 1990/1991 le date delle comunicazioni e delle decisioni di cui al primo e secondo comma sono fissate secondo la procedura prevista all'. Queste date non possono essere posteriori rispettivamente al 15 febbraio e al 28 febbraio.
6. Il prezzo di acquisto dei vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria per le campagne viticole 1986/1987 e 1987/1988 è fissato in base ai quantitativi oggetto di tale distillazione e :
-quando il quantitativo totale da distillare è, a decorrere dalla campagna 1986/1987, uguale o inferiore a 12,5 milioni di hl, è pari al 50 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola ;
-quando il quantitativo totale da distillare è superiore a 12,5 milioni di hl, è pari alla percentuale del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola risultante dalla media ponderata tra la percentuale di cui al primo trattino, applicata ai primi 12,5 milioni di hl, e al 40 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola, applicato ai quantitativi eccedenti tali volumi.
Il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore per i quantitativi consegnati alla distillazione obbligatoria al di là di quelli consegnati alla distillazione preventiva non può essere inferiore al prezzo di cui al primo comma.
I prezzi d'acquisto di cui al primo e al secondo comma si applicano anche ai vini in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola.
7. Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può :
-benficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol,
-ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un
titolo alcolometrico non inferiore a 92 % vol.
Tuttavia :
-gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino ; possono ricorrere a tale facoltà solo gli Stati membri il cui volume globale di vino da distillare obbligatoriamente non superi un quantitativo da determinare ;
-se il vino da tavola è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino, è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.
È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche definite conformemente al paragrafo 8.
Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo d'acquisto di cui al terzo comma e articolato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in questione in alcole neutro.
8. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare :
-le condizioni alle quali viene effettuata la distilla-
zione ;
-i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti ;
-i criteri per la fissazione dei prezzi d'acquisto dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento ;
-le caratteristiche alle quali deve rispondere l'alcole neutro.
9. Secondo la procedura prevista all' sono adottati :
-i metodi di calcolo da adottare per l'applicazione del paragrafo 1 ;
-la definizione della ponderazione e del periodo di cui al paragrafo 1, lettera c) ;
-la decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1 ;
-le modalità per l'applicazione del paragrafo 2 e il quantitativo totale da distillare previsto da questo paragrafo ;
-i criteri per la delimitazione di regioni di produzione, raggruppate per Stato membro, di cui al paragrafo 3, nonché la delimitazione di queste regioni ;
-la fissazione della percentuale uniforme e delle campagne consecutive di riferimento, nonché la ripartizione tra le regioni, raggruppate per Stato membro, dei quantitativi da distillare di cui al paragrafo 3 ;
-la tabella progressiva e le percentuali di cui al paragrafo 4 ;
-i prezzi e l'importo degli aiuti di cui ai paragrafi 6
e 7 ;
-le altre modalità d'applicazione del presente articolo.
Secondo la stessa procedura vengono adottate le misure che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi dell'applicazione di questo articolo :
-prevedono l'esonero totale o parziale per i produttori che abbiano ottenuto o debbano consegnare, nel corso della campagna viticola in questione, un quantitativo che non superi un livello da determinare ;
-possono prevedere l'esonero per le regioni in cui la produzione di vino da tavola rappresenta una frazione minima della produzione totale di vino da tavola della Comunità, entro un limite massimo di 60 000 ettolitri per Stato membro.
I produttori delle regioni per le quali viene concesso l'esonero non possono beneficiare delle misure previste agli .
10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, qualora sussistano difficoltà dopo la campagna 1986/1987, di prorogare tale deroga.
11. Se nella campagna 1986/1987 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, le misure necessarie per garntire l'applicazione effettiva della distillazione sono adottate secondo la procedura prevista all'.
Tali misure possono riguardare soltanto le disposizioni previste al presente articolo, escluse quelle relative :
-ai volumi da distillare,
-ai prezzi da pagare per il vino distillato,
-alla percentuale di 85 applicabile in ciascuna regione di produzione,
-alle campagne di riferimento.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare le modalità del presente paragrafo fino alla fine della campagna 1989/1990.
12. Prima della fine della campagna 1989/1990, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure, in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.
Storico versioni
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