Art. 52

In vigore dal 16 mar 1987
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. L'esportazione dei prodotti di cui all', paragrafo 2, può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione. 2. Gli Stati membri rilasciano il titolo a ogni interessato che ne faccia richesta, a prescindere dal suo luogo di residenza nella Comunità. Il titolo è valido in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. 3. L'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli d'esportazione è fissato secondo la procedura prevista all'. La durata di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la stessa procedura.
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