Art. 25
Il testo dell'articolo 68 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Gli assegni familiari previsti all', paragrafo 1, sono dovuti anche nel caso in cui il funzionario abbia diritto all'indennità prevista dagli , nonché dagli del vecchio statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura provenienti da altra fonte per uno stesso figlio; questi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli dell'allegato VII.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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