Art. 26

Dopo l'articolo 68 è aggiunto un nuovo articolo 68 bis così redatto:

In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 68 bis Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto ha diritto ad una retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell'allegato IV bis.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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eli:reg:1972:1473:oj#art-26

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