Art. 26
Dopo l'articolo 68 è aggiunto un nuovo articolo 68 bis così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 68 bis
Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto ha diritto ad una retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell'allegato IV bis.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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