Art. 23

Dopo l'articolo 59 è aggiunto un nuovo articolo 59 bis così redatto:

In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 59 bis Il congedo annuo del funzionario autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è decurtato, per la durata di tale attività, della metà. Le frazioni di giorni deducibili non sono prese in considerazione.»
Storico versioni

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