Art. 23
Dopo l'articolo 59 è aggiunto un nuovo articolo 59 bis così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 59 bis
Il congedo annuo del funzionario autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è decurtato, per la durata di tale attività, della metà. Le frazioni di giorni deducibili non sono prese in considerazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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