Art. 20
Il testo dell'articolo 56, primo comma, ultima frase, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un funzionario non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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