Art. 15
All'articolo 48, dopo il secondo comma è aggiunta la frase seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere le dimissioni se, alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, una procedura disciplinare avverso il funzionario è già in corso oppure viene iniziata nei trenta giorni seguenti.»
Storico versioni
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