Art. 12
Il testo dell'articolo 40, paragrafo 4, lettera d), è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«d)
Allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni.»
Storico versioni
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