Art. 14
Il testo dell'articolo 46, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado.»
Storico versioni
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