Art. 10
Il testo dell'articolo 38, lettere d) ed e), è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«d)
Il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell', lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;
e)
Il funzionario comandato ai sensi delle disposizioni dell', lettera a), primo trattino, continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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