Art. 7
Il testo dell'articolo 32, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di scatto in tale grado; l'abbuono non può superare 72 mesi nei gradi da A 1 a A 4, L/A 3 e L/A 4 e 48 mesi negli altri gradi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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