Art. 4
All'articolo 24 sono aggiunti i due commi seguenti:
In vigore dal 30 giu 1972
«Esse facilitano il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi.
Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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