Art. 4

All'articolo 24 sono aggiunti i due commi seguenti:

In vigore dal 30 giu 1972
«Esse facilitano il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi. Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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