Art. 9
1. Il testo dell'articolo 37, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Per comando s'intende la posizione del funzionario che, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina,
a)
nell'interesse del servizio
—
viene designato ad occupare temporaneamente un impiego fuori della sua istituzione
—
o è incaricato di svolgere temporaneamente funzioni presso persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità o dal trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, o presso un presidente eletto di un'istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico dell'Assemblea parlamentare europea;
b)
a sua domanda, viene posto a disposizione di un'altra istituzione delle Comunità europee.»
2. All', dopo il secondo comma, è aggiunto il testo seguente:
«Tuttavia, durante il comando previsto al primo comma, lettera a), secondo trattino, il funzionario è soggetto alle disposizioni applicabili ai funzionari di grado uguale a quello assegnatogli nell'impiego al quale è comandato, ferme restando le disposizioni dell', terzo comma, relative alla pensione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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