Art. 5

Dopo l'articolo 24 è aggiunto un articolo 24 bis così redatto:

In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 24 bis I funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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