Art. 5
Dopo l'articolo 24 è aggiunto un articolo 24 bis così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 24 bis
I funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1972:1473:oj#art-5