Art. 8
Il testo dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«1. I funzionari, ad eccezione di quelli dei gradi A l e A 2, devono compiere un periodo di prova prima di essere nominati in ruolo. Il periodo di prova è di 9 mesi per i funzionari della categoria A, del quadro linguistico e della categoria B; è di 6 mesi per gli altri funzionari.
2. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato al funzionario in prova il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Il funzionario che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo viene licenziato.
In caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo in parola. Tale rapporto viene comunicato all'interessato il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova.
Il funzionario in prova licenziato, sempreché non abbia la possibilità di riprendere immediatamente servizio presso la sua amministrazione d'origine, fruisce di un'indennità pari a due mensilità dello stipendio base se ha compiuto sei mesi di servizio e ad una mensilità dello stipendio base se ha compiuto meno di sei mesi di servizio.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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