Art. 11

1.   Il testo dell'articolo 39, lettera d), è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«d) Durante il periodo di comando, i contributi al regime delle pensioni e gli eventuali diritti alla pensione sono calcolati in base allo stipendio di attività corrispondente al grado e scatto del funzionario nella sua istituzione di origine.» 2.   All', dopo la lettera d), è aggiunto il testo seguente: «e) Al termine del periodo di comando, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, egli conserva, sempreché possieda i requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in posizione di comando senza assegni.»
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