Art. 39
Il testo dell'articolo 91 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell', paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.
2. Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:
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l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell', paragrafo 2, nel termine ivi previsto,
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tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.
3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
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dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;
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dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell', paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest' ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell', paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia è sospesa fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.
5. I ricorsi di cui al presente articolo vengono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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