Art. 35
Il testo dell'articolo 81 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Il titolare di una pensione di anzianità acquisita all'età di 60 anni o dopo questa età, di una pensione di invalidità, oppure di una pensione di riversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII, agli assegni familiari previsti all'; l'assegno di capo famiglia è calcolato in base alla pensione del beneficiario.
Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di riversibilità è pari al doppio dell'assegno di cui all', paragrafo 1, lettera b).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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