Art. 32

Il testo dell'articolo 78, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d'invalidità è fissata al 70 % dello stipendio base del funzionario. Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età. La pensione d'invalidità è calcolata sullo stipendio base che il funzionario avrebbe ricevuto nel suo grado se fosse stato ancora in servizio al momento del versamento della pensione. La pensione d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dal funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che il funzionario percepirà soltanto una pensione di anzianità.»
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