Art. 29
1. All'articolo 72, dopo il paragrafo 2, è aggiunto un paragrafo 2 bis così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
1.«2 bis. Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non possano essere coperti da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie:
—
l'ex funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantesimo anno di età,
—
il titolare di una pensione di riversibilità conseguente al decesso di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantesimo anno di età.
Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex funzionano. La metà di tale contributo è posta a carico del beneficiario.
Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano.»
2. Il testo dell', paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente:
2.«4. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi di spese cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione obbligatoria contro le malattie per sé stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite.
Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie delle Comunità.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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