Art. 31
1. Il testo dell'articolo 77, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno. Tale importo rimane acquisito al funzionario che ha maturato trentacinque anni di servizio, calcolati in base alle disposizioni dell' dell'allegato VIII. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a trentacinque, l'ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione.»
2. Il testo dell', terzo comma è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, per i funzionari che abbiano svolto funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità, o dal trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee o presso un presidente eletto di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o presso un gruppo politico dell'Assemblea parlamentare europea, i diritti alle pensioni corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'esercizio di una delle summenzionate funzioni sono calcolati sull'ultimo stipendio base percepito nella posizione suddetta, sempreché tale stipendio sia superiore a quello preso in considerazione in base alle disposizioni del secondo comma del presente articolo.»
Storico versioni
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