Art. 30
Il testo dell'articolo 74, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«3. Il funzionario beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura che egli stesso o il coniuge percepiscono da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se i genitori sono funzionari delle Comunità, l'assegno viene corrisposto soltanto al capo famiglia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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