Art. 27

Il testo dell'articolo 70 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso. In caso di decesso del titolare di una pensione, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la pensione del defunto.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1972:1473:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo