Art. 28
All'articolo 72, dopo il paragrafo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 1 bis così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
«1 bis. Il funzionario che lasci definitivamente il servizio e dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie può, su sua richiesta presentata nel mese successivo alla cessazione del servizio, continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione dal servizio, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1. Il contributo di cui al paragrafo suddetto è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. La metà del contributo è posta a carico del funzionario.
Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, presa previo parere del medico di fiducia dell'istituzione, il termine di un mese per la presentazione della domanda ed il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta prima della cessazione del servizio e dichiarata all'istituzione prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al comma precedente, purché l'interessato si sottoponga al controllo medico prescritto dall'istituzione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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