Art. 24
1. Il testo dell'articolo 67, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«2. I funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli dell'allegato VII.»
2. All' è aggiunto un paragrafo 3 così redatto:
«3. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell' autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, il funzionario deve sopportare oneri gravosi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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