Art. 67

1.   All'allegato VIII, il testo dell'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'.» 2.   All'allegato VIII, , paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «L'orfano ha diritto all'assegno scolastico alle condizioni di cui all' dell'allegato VII.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1972:1473:oj#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo