Art. 67
1. All'allegato VIII, il testo dell'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'.»
2. All'allegato VIII, , paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«L'orfano ha diritto all'assegno scolastico alle condizioni di cui all' dell'allegato VII.»
Storico versioni
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