Art. 65
All'allegato VIII, dopo l'articolo 18, è aggiunto un nuovo articolo 18 bis così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 18 bis
La vedova di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio prima del sessantesimo anno di età e che abbia chiesto il differimento del godimento della pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale compie il sessantesimo anno di età, purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell', ad una pensione vedovile pari al 60 % della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto il marito all'età di 60 anni. Il minimo della pensione vedovile è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base del funzionario; tuttavia, l'importo della pensione vedovile non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l'ex funzionario all'età di 60 anni.
La condizione di anteriorità prevista al comma di cui sopra non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio del funzionario contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle loro necessità.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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