Art. 60

All'allegato VIII, il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«Il minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde allo stipendio base di un funzionario di grado D 4, primo scatto.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1972:1473:oj#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo