Art. 60
All'allegato VIII, il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Il minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde allo stipendio base di un funzionario di grado D 4, primo scatto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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