Art. 56
1. All'allegato VII, il testo dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
1.«1. Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all' dello statuto, ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, ad un'indennità giornaliera il cui importo è fissato nella seguente tabella:
Grado
Per il funzionario capo famiglia
Per il funzionario che non sia capo famiglia
Dal 1o al 15o giorno
A decorrere dal 16o giorno
Dal 1o al 15o giorno
A decorrere dal 16o giorno
FB per giorno di calendario
Da Al a A3 e L/A3
650
300
450
225
Da A4 a A 8, da L/A 4 a L/A 8 e Categoria B
625
275
425
200
Altri gradi
550
250
350
150
La precedente tabella è oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell' dello statuto.
1.2. La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:
a)
per il funzionario che non sia capo famiglia:
120 giorni
b)
per il funzionario capo famiglia:
180 giorni o — se il funzionario interessato effettua un periodo di prova — per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.
In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all' dello statuto.»
2. All'allegato VII, , il paragrafo 5 diventa il paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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