Art. 56

1.   All'allegato VII, il testo dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
1.«1.   Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all' dello statuto, ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, ad un'indennità giornaliera il cui importo è fissato nella seguente tabella: Grado Per il funzionario capo famiglia Per il funzionario che non sia capo famiglia Dal 1o al 15o giorno A decorrere dal 16o giorno Dal 1o al 15o giorno A decorrere dal 16o giorno FB per giorno di calendario Da Al a A3 e L/A3 650 300 450 225 Da A4 a A 8, da L/A 4 a L/A 8 e Categoria B 625 275 425 200 Altri gradi 550 250 350 150 La precedente tabella è oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell' dello statuto. 1.2.   La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente: a) per il funzionario che non sia capo famiglia: 120 giorni b) per il funzionario capo famiglia: 180 giorni o — se il funzionario interessato effettua un periodo di prova — per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese. In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale il funzionario ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all' dello statuto.» 2.   All'allegato VII, , il paragrafo 5 diventa il paragrafo 3.
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