Art. 51
1. All'allegato VII, il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, seconda frase, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico e, in mancanza di figli a carico, se i redditi professionali del coniuge al lordo dell'imposta non superano i 200 000 FB all'anno.»
2. All'allegato VII, il testo dell', paragrafo 3, lettere b), c) e d), è sostituito dal testo seguente:
«b)
il funzionario vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi delle disposizioni dell', paragrafi 2 e 3;
c)
per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, presa sulla base di documenti probanti, il funzionario che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), assuma tuttavia effettivi oneri di capo famiglia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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