Art. 2

In vigore dal 30 giu 1972
Se i motivi che hanno giustificato l'autorizzazione di cui all'articolo 55 bis decadono, l'autorità che ha il potere di nomina può ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di un mese. A richiesta del funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può anche ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa.
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