Art. 47

All'allegato II, il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«La commissione d'invalidità è composta di tre medici designati: — il primo dall'istituzione da cui dipende il funzionario interessato; — il secondo dall'interessato; — il terzo d'intesa tra i due medici suddetti. In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.»
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