Art. 47
All'allegato II, il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«La commissione d'invalidità è composta di tre medici designati:
—
il primo dall'istituzione da cui dipende il funzionario interessato;
—
il secondo dall'interessato;
—
il terzo d'intesa tra i due medici suddetti.
In caso di carenza del funzionario interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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