Art. 45

All'allegato II, il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«Il Comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti, eletti per due anni. Tuttavia, l'istituzione può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili. Le condizioni di elezione al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezione alla sezione locale quando il Comitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, le condizioni di designazione, per ciascuna sede di servizio, dei membri del Comitato centrale sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio. Possono essere designati come membri del Comitato centrale soltanto componenti della sezione locale di cui trattasi. La composizione del Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero, della sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall' dello statuto, nonché degli agenti di cui all', primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Il comitato centrale di un Comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri. La validità delle elezioni al Comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero delle elezioni alla sezione locale se il Comitato del personale è diviso in sezioni locali, è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori. Le funzioni assunte dai membri del Comitato del personale, nonché dai funzionari che, per delega del Comitato, facciano parte di organi statutari o creati dall'istituzione, sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni.»
Storico versioni

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