Art. 49
1. All'allegato IV, articolo unico, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Tuttavia, dopo tale età ed al massimo fino all'età di 65 anni, il beneficio dell'indennità è mantenuto fintantoché il funzionario non abbia raggiunto il tasso massimo della pensione di anzianità.
Ai sensi del presente articolo lo stipendio base è quello indicato nella tabella di cui all' dello statuto, vigente il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.»
2. All'allegato IV, articolo unico, paragrafo 3, l'ultima riga delle due ultime colonne della tabella è sostituita dalla riga seguente:
«da 59 a 64 — 76,5.»
Storico versioni
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