Art. 66
All'allegato VIII, articolo 19, è aggiunto il comma seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Il minimo della pensione di riversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di riversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.»
Storico versioni
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