Art. 64

All'allegato VIII, il testo dell'articolo 18, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«La vedova di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché sia stata sua moglie per almeno un anno all'atto in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell', ad una pensione di riversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso. Il minimo della pensione di riversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di riversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.»
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