Art. 22
All'articolo 59, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto un nuovo comma così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
«Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, il funzionario è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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