Art. 17

Il testo dell'articolo 50, quarto comma, è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista al comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, stabilita in base alla tabella degli stipendi in vigore nel primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. All'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al comma precedente si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario.»
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