Art. 21
Il testo dell'articolo 58 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Indipendentemente dai congedi previsti all', le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo che ha inizio sei settimane prima della data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina otto settimane dopo la data del parto; tale congedo non può essere inferiore a quattordici settimane.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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