Art. 57
All'allegato VII, articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto, dopo il secondo comma, un nuovo comma così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
«Alle condizioni stabilite in una regolamentazione fissata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del Comitato dello statuto, i funzionari della categoria A dei gradi inferiori a A 3 e del quadro linguistico dei gradi inferiori a L/A3 che effettuino spostamenti in condizioni particolarmente disagevoli possono ottenere, mediante decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, su presentazione dei relativi biglietti, il rimborso delle spese del percorso nelle classi utilizzate.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1972:1473:oj#art-57