Art. 62
All'allegato VIII, il testo dell'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Il funzionario che non soddisfi più alle condizioni richieste per beneficiare della pensione d'invalidità è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio. In tal caso si applicano le disposizioni dell' dell'allegato VIII.
In caso di decesso del funzionario beneficiario della pensione d'invalidità, il diritto alla pensione suddetta si estingue alla fine del mese civile nel corso del quale in funzionario è deceduto.»
Storico versioni
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